111 BILANCIO CONSOLIDATO110 BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO MONCLER 2023
tabilizzato interamente nel conto economico complessivo nell e- sercizio in cui maturano.
La passività relativa ai benefici da riconoscere al termine del rapporto di lavoro iscritta nella situazione patrimoniale-finanzia- ria a fronte di piani a benefici definiti rappresenta il valore attuale dell obbligazione a benefici definiti.
PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA I pagamenti relativi ai piani a contribuzione definita effettuati dal- le società del Gruppo sono rilevati a conto economico come costo quando sostenuti.
I dipendenti delle società italiane appartenenti al Gruppo beneficiano di piani a benefici definiti. Sino al 31 dicembre 2006 il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un pia- no a benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007 ) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento alle so- cietà con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerar- si un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1º gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio), mentre per le quote maturate successivamente a tale data esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita.
2.12 FONDI RISCHI ED ONERI
Il Gruppo rileva fondi rischi ed oneri quando ha un obbligazione, le- gale o implicita, a fronte di un evento passato, quando è probabile che si renderà necessario l impiego di risorse per adempiere l ob- bligazione e quando può essere effettuata una stima attendibile dell ammontare dell obbligazione stessa.
Il Gruppo rileva un fondo per ristrutturazioni quando è stato approvato un dettagliato programma formale per la ristrutturazione e la ristrutturazione è iniziata o è stata comunicata pubblicamente. Le perdite operative future non sono oggetto di accantonamento.
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta.
2.13 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
Il fair value alla data di assegnazione degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale concessi ai dipendenti viene rilevato solitamente tra i costi, con un corrispondente aumento del patrimonio netto, lungo il pe- riodo durante il quale i dipendenti ottengono il diritto agli incentivi. L importo rilevato come costo viene rettificato per riflettere il nume- ro effettivo di incentivi per i quali sono maturate le condizioni di per- manenza in servizio e di conseguimento di risultati non di mercato, affinché l importo finale rilevato come costo si basi sul numero di incentivi che soddisfano le suddette condizioni alla data di matu- razione. Nel caso di incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni le cui condizioni non sono da considerarsi di maturazione, il fair value alla data di assegnazione del pagamento basato su azioni viene valutato al fine di riflettere tali condizioni. Con riferimento alle condizioni di non maturazione, le eventuali differenze tra le ipotesi previste alla data di assegnazione e quelle effettive non produrran- no alcun impatto in bilancio.
Il fair value dell importo da versare ai dipendenti relativamen- te ai diritti di rivalutazione delle azioni, regolati per cassa, viene ri- levato come costo con un aumento corrispondente delle passività lungo il periodo durante il quale i dipendenti maturano il diritto in- condizionato a ricevere il pagamento. La passività viene valutata a ciascuna data di chiusura dell esercizio e alla data di estinzione sul- la base del fair value dei diritti di rivalutazione delle azioni. Le even- tuali variazioni del fair value della passività sono rilevate nell utile/ (perdita) dell esercizio.
2.14 RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
Sulla base del modello in cinque fasi introdotto dall IFRS 15, il Gruppo procede alla rilevazione dei ricavi dopo aver identificato i
contratti con i propri clienti e le relative prestazioni da soddisfare (trasferimento di beni e/o servizi), determinato il corrispettivo cui ritiene di avere diritto in cambio del soddisfacimento di ciascuna di tali prestazioni, nonché valutato la modalità di soddisfacimento di tali prestazioni (adempimento in un determinato momento rispetto ad adempimento nel corso del tempo).
Le vendite del canale wholesale sono riconosciute alla spe- dizione del prodotto finito al cliente finale poiché tale momento riflette il passaggio di proprietà con i suoi rischi e benefici. L accan- tonamento per resi e sconti, iscritto a rettifica dei ricavi, è stimato sulla base delle previsioni future, tenuto conto dell andamento sto- rico del fenomeno ed è contabilizzato quale componente variabile del corrispettivo contrattuale con la contestuale presentazione di una passività per resi e della corrispondente attività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
I componenti variabili del corrispettivo (ad esempio, effetto resi) sono riconosciuti in bilancio solo qualora sia altamente pro- babile che non si verifichi in futuro un significativo aggiustamento dell importo dei ricavi rilevati.
Le vendite del canale retail sono riconosciute alla data della cessione diretta del bene al cliente finale.
I ricavi per royalties sono riconosciuti per competenza sulla base dei termini e degli ammontari previsti nel contratto di licenza, generalmente in base ai volumi di vendita.
Il Gruppo, al ricevimento di un pagamento anticipato effettua- to dal cliente, rileva nella voce Altre passività correnti l importo del pagamento anticipato per l obbligazione di trasferire beni in futuro ed elimina tale passività rilevando il ricavo quando trasferisce tali beni.
Il Gruppo rileva i corrispettivi pagati ai clienti a riduzione dei ri- cavi quando i costi per servizi non sono stimabili attendibilmente ov- vero nei costi quando i costi per servizi sono stimabili attendibilmente.
2.15 ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari per interessi sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle attività e passivi- tà finanziarie, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
2.16 IMPOSTE
Le imposte iscritte a conto economico rappresentano l ammontare per imposte correnti sul reddito e per imposte differite.
L onere per imposte sul reddito, di competenza dell esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto.
Le imposte differite passive e le imposte anticipate sono deter- minate sulla base di tutte le differenze temporanee che emergono tra i valori dell attivo e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. Le attività e le passività fiscali, correnti e differi- te, sono compensate quando vi è un diritto legale di compensazione.
Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. Le attività e passività per imposte differite non sono attualizzate.
Le imposte anticipate sulle perdite fiscali nonché sulle diffe- renze temporanee sono riconosciute nella misura in cui è probabi- le che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possono essere recuperate.
I debiti tributari includono la stima dei rischi connessi ad in- certezze sui trattamenti fiscali adottati per la determinazione delle imposte sul reddito in conformità al nuovo IFRIC 23. Tali incertez- ze possono derivare da: i) poca chiarezza o complessità delle nor- me fiscali; ii) cambiamenti nelle norme fiscali o chiarimenti da parte delle autorità fiscali; iii) verifiche e/o contenziosi fiscali in corso; iv) informazioni pubbliche su accertamenti e/o conteziosi fiscali in corso che coinvolgono altre entità.
Il Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 ha rece- pito la Direttiva n. 2022/UE/2523, in materia di Global Minimum Tax , con l esplicito scopo di garantire, a decorrere dal 1º gennaio 2024, un livello impositivo minimo di tassazione dei gruppi con rica-