tando una logica di perdita attesa (Expected Loss), in sostituzione del framework IAS 39 basato tipicamente sulla valutazione delle perdite osservate (Incurred Loss).
Per i crediti commerciali il Gruppo adotta un approccio alla valutazione di tipo semplifi cato (cd. Simplifi ed approach) che non richiede la rilevazione delle modifi che periodiche del rischio di cre- dito, quanto piuttosto la contabilizzazione di una Expected Credit Loss ( ECL ) calcolata sull intera vita del credito (cd. lifetime ECL).
In particolare, la policy attuata dal Gruppo prevede la strati- ficazione dei crediti commerciali sulla base dei giorni di scaduto e di una valutazione della solvibilità della controparte e applica per- centuali di svalutazione diverse che riflettono le relative aspetta- tive di recupero. Il Gruppo applica poi una valutazione analitica in base all affidabilità e capacità del debitore di pagare le somme dovute, per i crediti deteriorati.
Il valore dei crediti è esposto nella situazione patrimo- niale-finanziaria al netto dei relativi fondi svalutazione. Le sva- lutazioni effettuate ai sensi dell IFRS 9 sono rilevate nel conto economico consolidato al netto degli eventuali effetti positivi le- gati a rilasci o ripristini di valore.
DEBITI COMMERCIALI, DEBITI FINANZIARI ED ALTRI DEBITI CORRENTI E NON CORRENTI I debiti commerciali e gli altri debiti che sorgono all acquisto da un fornitore terzo di denaro, beni o servizi sono classificati tra le pas- sività correnti eccetto quando la maturazione eccede i dodici mesi dalla data del bilancio con riferimento ai debiti non commerciali.
I debiti finanziari correnti e non correnti, le altre passività correnti e non correnti ed i debiti commerciali sono iscritti, in sede di prima rilevazione in bilancio, al fair value normalmente rappre- sentato dal costo dell operazione che le origina, inclusivo dei costi accessori alla transazione. Successivamente, ad eccezione de- gli strumenti finanziari derivati, tutte le passività finanziarie sono iscritte al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell interesse effettivo. Le passività finanziarie coperte da strumenti derivati so- no valutate secondo le modalità stabilite per l hedge accounting.
STRUMENTI DERIVATI Coerentemente con quanto stabilito dall IFRS 9, gli strumenti fi- nanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le moda- lità dell hedge accounting solo quando: gli elementi coperti e gli strumenti di copertura soddisfano i
requisiti di ammissibilità; all inizio della relazione di copertura vi è una designazione e
documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi del Gruppo nella gestione del rischio e della strate- gia nell effettuare la copertura;
la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia: esiste una relazione economica fra l elemento coperto
e lo strumento di copertura; l effetto del rischio credito non è dominante rispetto
alle variazioni associate al rischio coperto; il rapporto di copertura (hedge ratio) definito nella
relazione di copertura è rispettato, anche attraverso azioni di ribilanciamento ed è coerente con la strate- gia di gestione dei rischi adottata dal Gruppo.
FAIR VALUE HEDGE Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertu- ra dell esposizione alle variazioni del fair value ( Fair value hed- ge ) di un attività o di una passività di bilancio attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto econo- mico, l utile o la perdita derivante dalle successive valutazioni del fair value dello strumento di copertura sono rilevati a conto econo- mico. L utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al rischio coperto, modificano il valore di carico di tale posta e vengono rile- vati a conto economico.
CASH FLOW HEDGE Quando uno strumento finanziario derivato è designato come strumento di copertura dell esposizione alla variabilità dei flus- si finanziari, la parte efficace delle variazioni del fair value dello strumento finanziario derivato viene rilevata tra le altre compo-
nenti del conto economico complessivo e presentata nella riserva di copertura dei flussi finanziari. La parte efficace delle variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato che viene rilevata nelle altre componenti del conto economico complessivo è limita- ta alla variazione cumulata del fair value dello strumento coper- to (al valore attuale) dall inizio della copertura. La parte inefficace delle variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato viene rilevata immediatamente nell utile/(perdita) dell esercizio.
Se la copertura cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità o lo strumento di copertura è venduto, giunge a scadenza o è eser- citato, la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa prospetticamente. Quando cessa la contabilizzazione delle ope- razioni di copertura per le coperture di flussi finanziari, l importo accumulato nella riserva di copertura dei flussi finanziari rimane nel patrimonio netto fino a quando, nel caso di copertura di un o- perazione che comporta la rilevazione di un attività o una passivi- tà non finanziaria, è incluso nel costo dell attività o della passività non finanziaria al momento della rilevazione iniziale o, nel caso delle altre coperture di flussi finanziari, è riclassificato nell utile/ (perdita) dell esercizio nello stesso esercizio o negli stessi eser- cizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull utile/(perdita) dell esercizio.
Se non si prevedono più futuri flussi finanziari coperti, l im- porto deve essere riclassificato immediatamente dalla riserva per la copertura di flussi finanziari e dalla riserva per i costi della co- pertura nell utile/(perdita) dell esercizio.
Se l hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al fair value dello strumen- to finanziario derivato sono iscritti immediatamente a conto eco- nomico.
A seguito delle relazioni di copertura poste in essere i rica- vi in valuta vengono tradotti nel bilancio consolidato al corrispon- dente cambio a termine per la relativa quota coperta.
2.11 BENEFICI AI DIPENDENTI
I benefici correnti ai dipendenti che afferiscono ai salari e stipen- di, ai contributi sociali e previdenziali, alle ferie maturate e non godute entro dodici mesi dalla data del bilancio ed altri fringe-be- nefits derivanti dal rapporto di lavoro sono riconosciuti nell eser- cizio in cui il servizio è reso.
I benefici che saranno corrisposti ai dipendenti al termi- ne del contratto di lavoro attraverso piani pensionistici a benefici definiti o a contribuzione definita sono contabilizzati lungo tutto l arco temporale in cui il dipendente presta il proprio servizio ( ve- sting period ).
PIANI A BENEFICI DEFINITI I piani a benefici definiti sono basati sulla vita lavorativa dei di- pendenti e sulla remunerazione percepita dai dipendenti nel cor- so di un predeterminato periodo di servizio.
L obbligazione della società di finanziare i fondi per pia- ni a benefici definiti e il costo annuo rilevato a conto economico sono determinati sulla base di valutazioni attuariali utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito (projected unit credit method). Il valore netto cumulato degli utili e delle perdite attua- riali viene contabilizzato interamente nel conto economico com- plessivo nell esercizio in cui maturano.
La passività relativa ai benefici da riconoscere al termine del rapporto di lavoro iscritta nella situazione patrimoniale-finan- ziaria a fronte di piani a benefici definiti, rappresenta il valore at- tuale dell obbligazione a benefici definiti.
PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA I pagamenti relativi ai piani a contribuzione definita effettuati dal- le società del Gruppo sono rilevati a conto economico come costo quando sostenuti.
I dipendenti delle società italiane appartenenti al Gruppo beneficiano di piani a benefici definiti. Sino al 31 dicembre 2006 il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un pia- no a benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007 ) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del
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